CALCOLO IMU - Calcolo della nuova imposta e spiegazioni delle novità in materia di tributi locali

 

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU o IMP) - LE NOVITA'

Come vi sarà sicuramente capitato di leggere nei giornali o ascoltare in TV, dal 31 Dicembre scorso la vecchia ICI è andata in pensione ed è stata - per così dire - "sostituita" da una nuova imposta, l'IMPOSTA MUNICIPALE (chiamata IMU o IMP). Non sono poche le novità causate da tale modifica alla legislazione in campo tributario, e cercheremo di spiegarvi le più significative, rimandandovi, per ogni ulteriore chiarimento, al REGOLAMENTO che verrà approvato dal Consiglio Comunale nonché alle pagine informative sul sito internet dell'Ente che saranno prontamente predisposte dai competenti uffici.

 E' IMPORTANTE SAPERE CHE PER LA RATA DI GIUGNO SI PAGA CON LE ALIQUOTE BASE STABILITE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE. Calcolo su:www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838

Comunque, il Comune, in data 14.05, ha stabilito le seguenti aliquote:

-          Abitazione principale unitamente alle pertinenze (per la cui disciplina non si può che rimandare a legge nonché al regolamento comunale) 0,50 %

-          Aliquota ordinaria 0,76 %

Tale aliquota si applica nei casi di: o   Abitazioni concesse in comodato fra parenti di primo grado - 0,76% -   o   Immobili locati con contratto registrato - 0,76%

-          Immobili tenuti a disposizione 1,00 %

 

PER COSA SI PAGA: si pagano tutti i FABBRICATI nonché le AREE FABBRICABILI (zone in cui si può fabbricare, ampliare, volumi edificatori ecc.). Dicendo "TUTTI i fabbricati" si intende che a partire dal 2012 non vi è più nessuna esenzione per fabbricati adibiti ad abitazione principale, per quelli concessi in comodato fra genitori e figli, per i fabbricati rurali (ad uso abitativo), ecc. TUTTI I FABBRICATI SOTTOSTANNO A TALE IMPOSIZIONE TRIBUTARIA. Solamente l'abitazione principale (più le sue pertinenze classificate C2, C6 o C7 nel limite massimo di una per ogni categoria) gode di un'aliquota agevolata nonché di una detrazione base di € 200 aumentabile in caso di minori di anni 26 residenti all'interno del nucleo familiare. Un'aliquota più bassa (dello 0,2%) è inoltre prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola (classificati nel gruppo catastale D10) che però una recente modifica ha esentato nel caso dei comuni montani (come Vicchio).

L'abitazione principale può essere UNA ED UNA SOLA per nucleo familiare (quindi marito e moglie non potranno chiedere agevolazione su due immobili diversi - in quanto è considerato "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Tale fabbricato è assoggettato all'IMP con aliquota agevolata. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazioneprincipale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Di fatto, in presenza di una famiglia che detiene due immobili (ad esempio la casa in città e quella in montagna o al mare) si evita il trucco di «dividere» il nucleo familiare, stabilendo la residenza in due immobili diversi, al fine di duplicare le agevolazioni spettanti, appunto, per l'abitazione principale.

   

CHI PAGA: pagano i PROPRIETARI oppure chi ha il diritto di USO / USUFRUTTO / ABITAZIONE (nonché enfiteusi, superficie ed il locatario in caso di locazione finanziaria nonché l'assegnatario per ERP con patto di futura vendita). Divorziati. In caso di separazione o divorzio, sarà il coniuge che abita la casa a versare l'Imu anche se non è proprietario. Nel testo si legge che «l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare dei diritti reali sullo stesso, convenuto ovvero disposto in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione».

 

QUANTO SI PAGA: il calcolo dell'imposta non è facile perché una parte di essa va al Comunee deve essere calcolata sulla base delle aliquote stabilite dall'Ente, mentre un'altra quota è di competenza statalee si calcola sull'aliquota ordinaria dello 0,76%. La quota statale non è dovuta per abitazione principale e pertinenze né per i fabbricati rurali strumentali. COLLEGANDOSI AL SEGUENTE LINK SARA' POSSIBILE EFFETTUARE IL CALCOLO DI QUANTO DOVUTO E STAMPARE DIRETTAMENTE IL MODELLO F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838 

E' possibile calcolarla anche su http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

 

PER CONOSCERE LA PROPRIA RENDITA (che, ricordiamolo!!!, non può essere modificata a Vostra insaputa: cambia in seguito a dei lavori di ristrutturazione o ampliamento - e quindi ne siete perfettamente a conoscenza - oppure DEVE ESSERE NOTIFICATA QUALSIASI VARIAZIONE)  - l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione la propria banca dati. Basta inserire il proprio codice fiscale ed i dati dell'immobile (ricerca su catasto fabbricati, comune di Vicchio, inserendo foglio - particella - subalterno) e potrete controllare che la rendita che avete sia quella corretta. Link: http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp

  

QUANDO SI PAGA: Nell'imposta municipale a regime è previsto generalmente in due rate, con la possibilità (discrezionale e alternativa al pagamento dell'unica soluzione) concessa al contribuente, limitatamente all'anno 2012 e solo per l'abitazione principale, di pagare in tre rate al 18 giugno (il 16 è prefestivo), al 17 settembre (il 16 è festivo) e al 17 dicembre (il 16 è festivo), mediante delega «F24», su supporto cartaceo (privati) o telematicamente (soggetti passivi Iva) o anche con bollettino postale.

  

COME SI PAGA:  si può pagare utilizzando il modello F24 da consegnare poi in qualsiasi ufficio postale o presso qualsiasi istituto bancario. Sembra che il pagamento con bollettino sia possibile per il 2012. PER CALCOLARE L'IMPOSTA E STAMPARE IL MODELLO F24: www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=L838  

Per eventuali ulteriori chiarimenti,  inviare una mail a tributi@comune.vicchio.fi.it

 

DICHIARAZIONE. Con riferimento alla dichiarazione, attesa l'emanazione del decreto che dovrà indicare i casi in cui scatta l'obbligo, viene disposto il differimento del termine al 30 settembre prossimo per la presentazione della dichiarazione relativa al tributo, precisando che detta dichiarazione deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente presentata dai contribuenti che acquisiscono l'immobile a decorrere dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore dell'imposta municipale. Tale modifica non interviene, al contrario, sulla presentazione a regime della dichiarazione per la quale i termini rimangono fissati nei novanta giorni dalla data in cui il soggetto passivo è entrato in possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni tali da determinare una diversa quantificazione del tributo

 

 

TRIBUTO SUI RIFIUTI - LE NOVITA'

 Un altro importante cambiamento nel sistema tributario italiano, per ora passato un po' inosservato vista la "rivoluzione" causata dall'IMU, è che a partire dal prossimo 31 Dicembre saranno abolite TARSU e TIA ed il loro posto sarà preso da un NUOVO TRIBUTO SUI RIFIUTI.

 Tale tributo prevederà nuove agevolazioni, nuove modalità di calcolo, un importo base che servirà a coprire i costi del servizio smaltimento rifiuti, dello spazzamento ecc. ed un altro importo per i servizi indivisibili gestiti dall'Ente.

Il calcolo del tributo sarà effettuato sulla base della SUPERFICIE CATASTALE degli immobili, ed è per questo che alcuni contribuenti (per i quali tale dato non è disponibile, mancando agli atti dell'Agenzia del Territorio la planimetria del fabbricato) sono stati invitati a presentare le planimetrie degli immobili.  In fase transitoria, per quest'anno applicheremo alla TARSU tale metodo di calcolo e stiamo, quindi, inserendo per gli immobili una superficie tassabile pari all'80% della superficie catastale.

 E' in fase di studio il regolamento del nuovo tributo, che sarà probabilmente approvato entro l'anno. Vi invitiamo a controllare sul sito internet tutti gli ulteriori sviluppi. Provvederemo anche - al momento dell'invio delle bollette TARSU per il 2012 - a darvi ulteriori informazioni in merito anche per la presentazione di denunce per poter usufruire delle agevolazioni che saranno previste per il nuovo tributo.

 Si ricorda invece che per l'anno in corso sono state previste le stesse agevolazioni del 2011 vigenti per la TARSU e che, quindi, chi fosse in possesso di ISEE relativa ai redditi 2011 inferiore ad € 10.500 potrà presentare entro il 31 MAGGIO  un'apposita denuncia per usufruire dell'abbattimento della tassa.

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